Venerdì 19/12/2025
a cura di Ufficio di Cassano delle Murge
Termini di decadenza dell’accertamento fiscale al 31 dicembre 2025
Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (al quale rimanda l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997 per l’IRAP); per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
In linea generale, gli avvisi di accertamento da parte del FISCO per rettificare o controllare una azienda devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, il calendario delle scadenze di quest’anno è reso particolarmente complesso dall’incrocio tra i regimi “premiali” (ISA e tracciabilità) e le nuove norme sul concordato preventivo biennale (CPB).
Per determinare la scadenza corretta, dobbiamo distinguere tre situazioni in base alle scelte fatte dal contribuente in merito al concordato preventivo:
- per chi non aderisce al concordato, valgono i termini ordinari (eventualmente ridotti dai regimi premiali ISA/tracciabilità);
soggetti CON CPB (senza sanatoria):
- l’adesione al concordato comporta, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, la proroga automatica di un anno dei termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre dell’anno di adesione;
- soggetti CON SANATORIA (ravvedimento speciale): per chi aderisce alla sanatoria ex art. 2-quater del D.L. n. 113/2024, i termini relativi alle annualità sanate sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Le scadenze al 31 dicembre 2025
Al netto delle proroghe sopra citate, al 31 dicembre 2025 scadrebbero naturalmente i termini per:
1. il periodo d’imposta 2019 (regime ordinario);
2. il periodo d’imposta 2020 (solo per chi ha punteggio ISA 8, grazie alla riduzione di 1 anno);
3. il periodo d’imposta 2021 (solo per chi usa mezzi tracciati ex art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, grazie alla riduzione di 2 anni).
Attenzione però: se il contribuente che ricade in queste casistiche ha aderito al CPB 2025-2026, la scadenza di queste annualità (che cadrebbe il 31 dicembre 2025) slitta automaticamente al 31 dicembre 2026, anche senza aver aderito alla sanatoria.
Condizioni di validità
I termini indicati si intendono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e subordinati a:
- assenza di dichiarazione integrativa: la presentazione di una integrativa riapre i termini per i soli elementi oggetto di integrazione;
- rispetto del contraddittorio: se l’Ufficio notifica lo schema di atto e i termini a difesa scadono dopo il 31 dicembre (o nei 120 giorni precedenti), la decadenza è posticipata (art. 6-bis, legge n. 212/2000);
attività estere (black-list): resta fermo il raddoppio dei termini (art. 12, D.L. n. 78/2009) per investimenti in paradisi fiscali non dichiarati nel quadro RW.
Attenzione: si ricorda che l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n.127 prevede che i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”, possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi. Per usufruire dell’agevolazione i contribuenti interessati devono comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.”