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Venerdì 03/12/2021
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Tax credit "tessile e moda": c'è il codice tributo



Come noto l'art. 48-bis del Decreto "Rilancio" prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), le cui modalità di applicazione e fruizione sono state definite con provvedimento del 1 ottobre 2021.

Con Provvedimento n. 334506 del 26 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai suddetti soggetti, pari al 64,2944%, riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.

Ed è con la recente Risoluzione n. 65 del 30 novembre che l'Agenzia ha istituito il codice tributo “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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