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Martedì 15/06/2021
a cura di Ufficio di Cassano delle Murge

Sostegni-bis: a quando domande ed accrediti dei fondo perduto?

CFP Sostegni-bis: a quando domande ed accrediti?

Il cd. decreto Sostegni-bis, decreto-legge 73, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021 dopo una lunga gestazione e, nonostante l’attesa sia stata tanta, di fatto troppe misure, in primis quella relativa al contributo a fondo perduto, non hanno ancora trovato concreta attuazione.

Cerchiamo tuttavia, in questi mesi zeppi di adempimenti e scadenze, di portarci avanti con il lavoro, cercando di fare un breve punto, fondamentalmente per rispondere alle pressanti domande che quotidianamente riceviamo dai contribuenti, che sicuramente non si sono dimenticati dei roboanti annunci della prima ora.

Innanzitutto, bisogna fare un distinguo a seconda di quale contributo a fondo perduto stiamo attenzionando, visto che come ben ricorderemo l’articolo 1 del decreto ne prevede molteplici, soffermandoci in questa fase ai soli primi due, quello “automatico” e quello “aprile/marzo”.

La prima misura attesa è quella che vede il riconoscimento, in automatico, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge 41/2021 (decreto Sostegni) di una eguale somma, sotto forma di accredito o di credito compensabile, a seconda della scelta effettuata in sede di prima istanza. Da questo punto di vista, a che punto siamo? Di fatto, non lo sappiamo. Voci di corridoio parlano di uno sblocco degli accrediti a breve, tuttavia, nella speranza di essere smentiti il prima possibile, abbiamo fatto una rapida verifica e sta di fatto che ad oggi non vi è traccia in piattaforma Fatture e Corrispettivi e/o in Agenzia delle Entrate di esiti o comunicazioni inerenti il CFP Sostegni-bis che possano lasciare intendere che la procedura di erogazione delle somme o di concessione dell’ulteriore ammontare compensabile sia stata avviata.

Parimenti, nessuna indicazione è pervenuta in ordine alla seconda tipologia di contributo a fondo perduto, quella che viene concessa a fronte di un calo del fatturato e corrispettivi medi mensili verificato guardando al periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 confrontato con il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020. In questo caso, previa istanza, saranno ammessi al contributo i contribuenti che sono incorsi in un calo di almeno il 30%, fermo restando l’esclusione per enti pubblici ex art. 74 TUIR, i soggetti ex art. 162-bis TUIR e i soggetti con partita IVA cessata alla data di entrata in vigore del decreto.

La misura non interessa solo coloro che non hanno goduto del contributo a fondo perduto decreto Sostegni, poiché anche coloro che hanno avuto accesso al precedente beneficio potranno eventualmente godere dell’ulteriore sostegno, ma sono per differenza, ovvero solo per la maggior somma loro eventualmente spettante rispetto al contributo già riconosciuto.

Il CFP “aprile/marzo” necessita (chiaramente) di un’istanza, nella quale i contribuenti dovranno dichiarare le informazioni necessarie a dimostrare il loro titolo di accesso al beneficio, e ad oggi è tutto assolutamente fermo, posto che non è stato emanato il necessario provvedimento attuativo a cura del Direttore dell’Agenzia, propedeutico all’apertura del canale di trasmissione delle istanze. Anche in questo caso, purtroppo, non si hanno notizie attendibili in ordine a quando la misura troverà concreta attuazione.

Nell’attesa di essere posti nella condizione materiale di operare, cogliamo comunque l’occasione per approfondire una questione che è stata portata alla nostra attenzione, ovvero come funzionerà questo contributo a fondo perduto nel caso in cui il contribuente abbia iniziato l’attività nel corso del 2019.

Per rispondere al quesito occorre innanzi tutto sottolineare, ancora una volta, che questo nuovo contributo a fondo perduto non prevede alcuna “misura minima” riconosciuta a determinate condizioni. Nella nuova misura, pertanto, è stata del tutto cancellata la previsione del riconoscimento dell’ammontare minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, e 2.000 euro per i soggetti diversi da persona fisica, prevista a favore delle “giovani partite IVA”, presente invece in precedenza.

Assodato questo punto di partenza, anche i contribuenti che hanno aperto partita IVA nel 2019 dovranno verificare il calo di fatturato. Per i soggetti che hanno aperto partita IVA dal 1° gennaio 2019 fino al 31 marzo 2019 non si pongono problemi, posto che questi contribuenti dispongono dei dati relativi all’intero periodo oggetto di monitoraggio (dal 1° aprile 2019 fino al 31 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2021).

Per coloro che, invece, hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, fermo restando il fatto che, come si è detto, il provvedimento attuativo non è stato ancora emanato e pertanto non sono disponibili le istruzioni al futuro modello di istanza, è tuttavia possibile affermare che il meccanismo sarà simile a quello già visto in occasione del CFP sostegni: se il periodo da “monitorare” non è completo, occorrerà considerare nella determinazione del fatturato solo i mesi di interesse, visto che, anche questa volta, il focus deve essere posto sul calo di fatturato medio mensile.

C’è tuttavia da ricordare che in occasione del CPF Sostegni era stato precisato che nella determinazione del fatturato medio mensile non si doveva tenere conto dei dati del mese nel quale la partita IVA era stata aperta, né al numeratore né al denominatore.

Per analogia, analogo ragionamento presumiamo che ritroveremo nelle future istruzioni al CFP Sostegni bis e così, ad esempio in caso di inizio attività (leggasi apertura della partita IVA) avvenuta nel mese di giugno 2019, nella determinazione del fatturato medio mensile si dovrà tenere conto del fatturato/corrispettivi conseguito dal 1° luglio 2019 fino al 31 marzo 2020, il tutto fratto 9 mesi (ignorando, quindi, i dati di giugno).
Di ciò, tuttavia, si potrà avere assoluta certezza solo dall’attenta lettura delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, quanto queste saranno (finalmente) state emanate.

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