Lunedì 09/11/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni può rappresentare uno strumento da valutare in vista della cessione di quote societarie. Per i soggetti che detenevano partecipazioni al 1° gennaio 2026, il termine per perfezionare la rivalutazione fiscale è fissato al 30 novembre 2026, con modalità e costi che variano anche in funzione della natura della partecipazione.
La disciplina, resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2025, consente di rideterminare il valore delle partecipazioni societarie detenute al di fuori dell'attività d'impresa, versando un'imposta sostitutiva pari al 21% del valore rivalutato.
Per accedere alla misura, entro il 30 novembre 2026 occorre effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva, anche limitatamente alla prima rata. Per le partecipazioni non quotate è inoltre necessario che, entro la stessa data, venga asseverata la perizia di stima.
La rivalutazione può risultare di interesse soprattutto in previsione della vendita delle quote, perché permette di assumere il valore rideterminato in sostituzione del costo storico di acquisto.
La convenienza, tuttavia, richiede un'attenta valutazione: l'imposta sostitutiva del 21% si calcola infatti sull'intero valore rivalutato della partecipazione, non sulla sola plusvalenza latente.
Nella valutazione della convenienza fiscale andrà quindi considerata l’imposta sostitutiva del 21% dell’intero valore, oltre al costo della perizia, come alternativa all’imposta generalmente fissata al 26%, ma calcolata sulla differenza tra prezzo di vendita e costo fiscalmente riconosciuto.
Per le partecipazioni quotate sui mercati regolamentati, il valore di riferimento è determinato sulla base della media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre precedente e non è richiesta una perizia.
È possibile procedere alla rivalutazione anche soltanto di una parte della partecipazione posseduta. La disciplina consente inoltre di rivalutare nuovamente partecipazioni già oggetto di precedenti rideterminazioni, con la possibilità, alle condizioni previste, di scomputare l'imposta sostitutiva già versata.
Un'ultima precisazione riguarda il recesso del socio: la rivalutazione non produce effetti nei casi di recesso tipico, con liquidazione della quota da parte della società.