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Giovedì 12/01/2023
a cura di Studio Valter Franco

Riduzione accise IV trimestre 2022



Con nota 599868 del 22.12.2022  sono state diramate le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IV  trimestre 2022. 

L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 gennaio2023. Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettava per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)  per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria così come richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. 

La riduzione delle accise relativa al IV  trimestre 2022 è pari ad euro 64,18 per mille litri di prodotto relativo ai  consumi dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022  (paragrafo II della nota) limitatamente ai litri relativi a rifornimenti effettuati dal 1° dicembre al 31 dicembre incluso, nulla spetta per i rifornimenti effettuati dal 1° ottobre al 30 novembre 2022.

L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota tale limite è stato individuato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi nel periodo 1° dicembre 31 dicembre ed i litri consumati nel medesimo periodo.

Si rammenta inoltre che:

  • nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; 
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; 
  • la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.01.2023 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari  causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito;
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; 
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale si suggerisce di effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);
  • per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007;
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2024 (entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2025;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).


In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. 

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. 

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.
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