Lunedì 04/05/2026
a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6616/2026, è tornata a fare chiarezza sulle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione nel trasferimento di quote societarie ai figli. Il principio espresso è netto: non basta trasferire la “maggioranza della proprietà”, ma è necessario che il beneficiario acquisisca il pieno controllo di diritto della società.
L’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/90 permette di trasferire quote di S.r.l. ai discendenti senza pagare l’imposta di donazione, a patto che i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo della società per almeno 5 anni.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un genitore aveva donato ai figli la nuda proprietà della partecipazione totalitaria (100%) di una S.r.l., riservando però a sé (usufruttuario) il diritto agli utili e, soprattutto, il diritto di voto sulle delibere di distribuzione degli utili.
Secondo i giudici, il trasferimento non è in questo caso idoneo a fruire del bonus fiscale. Il motivo risiede nella definizione di “controllo di diritto” (ex art. 2359 c.c.):