Martedì 05/05/2026
a cura di Dott. Bartolomeo Russo
Istruzioni operative sul trascinamento delle giornate e sugli adempimenti per aziende e lavoratori agricoli.
Il riferimento normativo preso in considerazione per far sì che vengano compresi a pieno i comportamenti concreti che disciplinano il trascinamento delle giornate di cui le aziende agricole possono avvalersi per i loro lavoratori per l’anno 2025, è la circolare n.13 dell’INPS del 05 febbraio 2026. Parliamo di un beneficio che impatta in maniera concreta sui diversi ambiti della vita lavorativa del dipendente. Il documento ha la funzione di fornire le indicazioni necessarie per completare la compilazione dell’elenco dei nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2025.
L’assunto da cui si è però partiti per far sì che questo lavoro di analisi prendesse effettivamente forma è il comma 6 dell’articolo 21 della legge n. 223 del 1991, che per i lavoratori agricoli che detengono un contratto di lavoro a tempo determinato, disciplina un beneficio previdenziale denominato “trascinamento di giornate”. Il beneficio ha sia natura previdenziale che assistenziale. In concreto, tale trattamento consiste nell’aggiunta alle giornate di lavoro effettivamente svolte nel 2025 di un numero di giornate utile a raggiungere quelle lavorate presso lo stesso datore di lavoro nell’anno precedente, in relazione al quale le aziende hanno beneficiato di interventi per calamità naturali o eventi eccezionali. Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che hanno usufruito degli interventi in questione.
Di tutto ciò ne traggono giovamento i lavoratori che, durante il 2025, hanno lavorato a tempo determinato per almeno 5 giornate in un’azienda agricola che abbia beneficiato di almeno uno degli interventi di prevenzione e compensazione dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali. Per far sì che il trascinamento delle giornate prenda effettivamente forma non si può prescindere dal fatto che le giornate di lavoro a cui si fa riferimento siano state svolte presso gli stessi datori di lavoro di riferimento.
Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle aziende, queste devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il servizio ‘Aziende agricole: Dichiarazione calamità’.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, i piccoli coloni e ai compartecipanti familiari devono invece presentare alle strutture territoriali competenti il modello SC95, denominato ‘Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni o compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali’, disponibile nella sezione moduli del sito INPS.