Mercoledì 26/08/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Lavoro Sportivo e rimborsi ai volontari: le soglie di esenzione tra sport e Enti del Terzo Settore
Circolare 7/2026 su rimborsi ai volontari sportivi e soglia dei 15.000 euro. Confronto operativo con le regole degli Enti del Terzo Settore.
La disciplina del lavoro sportivo e la soglia dei 15.000 Euro
La riforma del lavoro sportivo operata dal d.lgs. n. 36 del 2021 ha introdotto una complessiva revisione del trattamento fiscale dei compensi dei lavoratori del settore. L'articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2021 stabilisce che i compensi percepiti nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'
importo complessivo annuo di 15.000 euro.
L'Agenzia Entrate ha precisato che tale agevolazione opera a monte abbattendo la base imponibile complessiva del lavoratore, indipendentemente dalla categoria reddituale di appartenenza o dal tipo di contratto stipulato (subordinato o autonomo, incluse le collaborazioni coordinate e continuative). La quota di compensi che eccede tale limite di 15.000 euro viene regolarmente assoggettata a tassazione ordinaria in base alla categoria di rapporto di lavoro instaurato.
Rimborsi forfetari ai volontari sportivi: limiti e cumulo
Per quanto riguarda i volontari, l'articolo 29 del d.lgs. n. 36 del 2021 consente alle società e associazioni sportive di avvalersi di soggetti che offrono il proprio tempo in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, esclusivamente per finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo, ma l'ente può riconoscere
rimborsi forfetari entro il limite mensile di
400 euro per le spese sostenute in occasione di eventi e manifestazioni sportive riconosciute. Tali rimborsi forfetari mensili non costituiscono reddito imponibile per il volontario, purché l'ente deliberi preventivamente le tipologie di spese e le attività di volontariato ammesse.
Tuttavia, la
Circolare n. 7 del 7 agosto 2026 evidenzia un chiarimento fondamentale: i rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi, pur non costituendo reddito fiscalmente rilevante fino a 400 euro mensili, concorrono al superamento della soglia complessiva di non imponibilità di 15.000 euro annui. Qualora un soggetto percepisca sia compensi per lavoro sportivo dilettantistico sia rimborsi forfetari come volontario, questi ultimi devono essere computati ai fini della determinazione dell'eccedenza imponibile.
Gli esempi pratici dell'Agenzia Entrate
La Circolare riporta due esempi chiarificatori per l'applicazione di questa regola di cumulo:
- esempio n. 1: al 30 giugno 2026, un volontario riceve un rimborso forfetario mensile di 350 euro e dichiara di aver percepito da altri enti sportivi compensi da lavoro autonomo dilettantistico per 16.000 euro. Poiché la soglia dei 15.000 euro è già stata ampiamente superata, l'intero importo del rimborso di 350 euro concorre alla determinazione del reddito imponibile del volontario a titolo di lavoro autonomo, con l'obbligo per l'ente erogante di applicare la ritenuta alla fonte;
- esempio n. 2: un volontario riceve un rimborso forfetario di 380 euro e dichiara compensi da lavoro sportivo autonomo per 14.800 euro. Sommando le due voci si ottiene un totale di 15.180 euro. L'eccedenza di 180 euro rispetto alla soglia di 15.000 euro concorrerà alla formazione del reddito imponibile complessivo del volontario come lavoro autonomo, mentre la parte fino a 15.000 euro non sarà assoggettata a ritenuta fiscale, previa acquisizione dell'autocertificazione dell'interessato.
Questa rigorosa disciplina sul cumulo delle esenzioni rappresenta un elemento di forte attenzione e distinzione rispetto alle dinamiche di rimborso spese e tutele tipiche degli Enti del Terzo Settore.