Notizia

Seguici:

cerca:

Lunedì 24/08/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Lavoro sportivo e ASD/SSD: le nuove regole fiscali su compensi, rimborsi, IVA e IRAP



Arrivano nuovi chiarimenti fiscali per associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD). Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’applicazione delle disposizioni introdotte dalla riforma dello sport e, in particolare, dal D.Lgs. n. 36/2021, affrontando alcuni dei principali dubbi operativi emersi in materia di lavoro sportivo, volontariato e fiscalità degli enti.
Tra i temi esaminati figurano la soglia di non imponibilità dei compensi, i rimborsi forfetari ai volontari, i requisiti statutari delle SSD, nonché il trattamento ai fini IRES, IRAP e IVA.

Compensi sportivi e rimborsi ai volontari: come opera la soglia dei 15.000 euro



Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il limite annuo di 15.000 euro di non imponibilità fiscale previsto per i compensi derivanti dal lavoro sportivo dilettantistico.
L’Agenzia precisa che la soglia opera nella determinazione della base imponibile e non dipende dalla forma contrattuale adottata. Il beneficio, quindi, trova applicazione anche nel caso di lavoratori sportivi subordinati, mentre sulla quota eccedente i 15.000 euro si applicano le regole fiscali ordinarie previste per il lavoro dipendente.

Indicazioni specifiche riguardano anche i volontari sportivi. I rimborsi forfetari riconosciuti in occasione di manifestazioni ed eventi, entro il limite di 400 euro mensili, devono essere considerati ai fini del calcolo della soglia di esenzione. Se il limite dei 15.000 euro è già stato superato nel corso dell’anno attraverso altri compensi derivanti da lavoro autonomo sportivo, il rimborso forfetario percepito dal volontario risulta invece interamente imponibile ed è soggetto a ritenuta d’acconto.

Statuti delle SSD e disciplina IRAP

La circolare interviene anche sui requisiti necessari per mantenere le agevolazioni fiscali riconosciute agli enti sportivi dilettantistici.

Per le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperative, l'inserimento nello statuto delle clausole relative al cosiddetto divieto di lucro "attenuato", previsto dal D.Lgs. n. 36/2021, non elimina la necessità di rispettare anche il divieto di distribuzione indiretta degli utili richiesto dall’articolo 148, comma 8, del TUIR.
Il rispetto di tale requisito è infatti necessario per poter beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA.

Sul fronte IRAP, viene invece confermata l’esclusione dalla base imponibile, entro il limite di 85.000 euro annui, dei compensi relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo. La disposizione interessa anche i collaboratori impiegati in attività amministrativo-gestionali.

IVA, prestazioni sportive e raccolte fondi



Ulteriori chiarimenti riguardano il regime IVA applicabile alle attività degli enti sportivi dilettantistici.
Le prestazioni che rientrano nel regime di esenzione previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge n. 75/2023 possono beneficiare, previa comunicazione all’Ufficio, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Resta invece soggetta a IVA con aliquota ordinaria la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta effettuata da una ASD o SSD a favore di una società sportiva professionistica. Secondo l’Agenzia, l’operazione presenta infatti natura finanziaria e commerciale e non rientra nel regime di esenzione.

Infine, la circolare conferma la possibilità di applicare la detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi anche agli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma societaria che adottano il regime della legge n. 398/1991. Per le raccolte pubbliche di fondi restano i limiti di due eventi all’anno e 51.645,69 euro complessivi.

La Circolare n. 7/E fornisce così un quadro operativo delle principali conseguenze fiscali della riforma dello sport, offrendo ad ASD e SSD indicazioni utili per la corretta gestione di compensi, collaborazioni, rimborsi, attività commerciali e adempimenti tributari.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

Ufficio di Cassano delle Murge
Via Padre Pio n. 8 (zona industriale)
70020 Cassano Delle Murge (BA)
Tel: 080.776297
info@studioarganese.it
Ufficio di Bari
Via Fanelli n. 214
70100 Bari (BA)
Tel: 080.3327511
Fax: 080.3327511
info@studioarganese.it
P.IVA: 04875320725