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Venerdì 23/09/2022
a cura di Ufficio di Cassano delle Murge

Il DL Aiuti bis è legge: le novità

Il DL Aiuti bis è legge

Sulla GU n. 221 del 21.09.2022 è stata pubblicata la conversione in legge n.142/2022, con modifiche, del DL aiuti bis n. 115/2022. Di seguito un riepilogo delle principali novità.

Bonus edilizi - superbonus – Importanti novità in merito alla cessione dei crediti: infatti, la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus si configura solo se il concorso nella violazione avviene con dolo o colpa grave. Ciò si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter del DL Rilancio.

Bonus sociale - Anche per il IV° trimestre 2022 l’Arera rideterminerà le agevolazioni relative alle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per il gas naturale concesse alle stesse famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia.

Modifiche unilaterali contratti energia e gas - Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.

Energia e gas – Per quanto riguarda l’energia viene confermato anche per il IV trimestre 2022, l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Per il contenimento dei costi del gas, invece, l’aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 è ridotta al 5%.

Imprese energivore - Alle imprese energivore, che hanno subito nel II° trimestre 2022 un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, spetta un credito pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III° trimestre 2022. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel III° trimestre 2022.

Contributo imprese forte consumo gas – Previsto anche un credito d’imposta riservato alle imprese a forte consumo di gas naturale se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il contributo è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel III° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, ed è utilizzabile in compensazione senza applicazione dei limiti previsti.

Imprese non energivore - Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel III° trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese non a forte consumo di gas - Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è, invece, riconosciuto un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel III° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tutti i quattro crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione del limite di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e del limite di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Enti locali – Diverse misure riguardano gli enti locali. In particolare, i Comuni sede di capoluogo di città metropolitana che sono in procedura di riequilibrio e che possono esercitare la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio potranno presentare la delibera entro il 31 marzo 2023. Inoltre, se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio a cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio. Infine, per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Impignorabilità pensioni – Per quanto riguarda l’impignorabilità, viene previsto che le somme dovute da chiunque a titolo di pensione non possono essere pignorate fino ad un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

Lavoratori fragili – Le misure in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori di figli minori di 14 anni sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

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