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Giovedì 25/11/2021
a cura di Ufficio di Cassano delle Murge

Green pass e super Green pass: cosa cambia per imprese e cittadini

Green pass e super Green pass: cosa cambia per imprese e cittadini

Si è tenuto ieri, 24 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri con il quale sono state previste nuove misure di contenimento anti Covid-19, nell’ottica, come precisato dal Presidente Draghi nel corso della conferenza stampa tenutasi in serata, di mantenere sotto controllo i contagi, potendo così affrontare il periodo delle festività natalizie preservando la (quasi) normalità ritrovata.

Le misure adottate spaziano dall’ampliamento delle attività lavorative soggette a obbligo di vaccinazione (a tre dosi), all’estensione dell’obbligo di green pass (ridotto nuovamente a nove mesi). Di particolare rilevanza è inoltre l’introduzione, a partire dal 6 dicembre 2021, del cd. “super Green-pass”, ovvero la certificazione verde che sarà concessa solo ai soggetti vaccinati o guariti, e non a seguito di tampone. Tale certificazione sarà necessaria, in estrema sintesi, per la “vita sociale”, mentre non sarà richiesta per lavorare, come meglio dettagliato nel seguito.

In particolare, al Green pass che siamo stati abituati a conoscere si affianca ora il super Green-pass, o Green-pass "rafforzato" che dir si voglia, che viene rilasciato solo a favore dei soggetti vaccinati o guariti dal Covid-19.

NUOVI OBBLIGHI VACCINALI
Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, è previsto a far data dal 15 dicembre 2021 l’obbligo di sottoporsi alla terza dose. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, salvo accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Ad essere chiamati a verificare l’avvenuta vaccinazione sono gli Ordini professionali, tenuti a richiamare il soggetto inadempiente, che potrà opporre i motivi di salute oppure presentare richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito, al fine di evitare la sospensione dall’esercizio della professione sino al completamento del ciclo vaccinale, ma comunque non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del decreto. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. L’avvenuta vaccinazione costituisce altresì requisito essenziale per l’iscrizione all’Ordine per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta.

Vengono inoltre coinvolte nell’obbligo vaccinale nuove categorie di lavoratori. Per tali categorie l’obbligo si intende assolto con l’avvenuta somministrazione della terza dose booster. Si tratta del:

- personale scolastico: personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione dei contratti esterni.
Anche per questi soggetti l’obbligo decorre dal 15 dicembre 2021; l’inadempimento determina la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

GREEN PASS SI TRONA AI NOVE MESI DI VALIDITA'
Altra novità introdotta dal decreto-legge è quella relativa alla durata delle certificazioni verdi.

Dopo l’intervenuta estensione della validità a dodici mesi, dagli iniziali nove, si torna ai nove mesi, da computarsi a partire dalla data di somministrazione dell’ultima dose (la seconda, oppure la terza per i soggetti obbligati o per coloro che volontariamente la effettueranno).

Il decreto-legge prevede un deciso AMPLIAMENTO DEI LUOGHI cui non è possibile accedere se si è sprovvisti di Green pass (ordinario, ovvero quello che si ottiene dietro vaccinazione, oppure ad avvenuta guarigione, oppure tramite tampone rapido o molecolare).

Il Green pass diviene obbligatorio per l’accesso in alberghi e strutture ricettive e, di conseguenza, anche per accedere ai servizi di ristorazione posti all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive.

Si ricorda che, prima delle modifiche ora introdotte, l’accesso alle strutture ricettive non era subordinato alla presentazione del Green pass e che, parimenti, i clienti alloggiati nelle strutture ricettive potevano usufruire dei servizi di ristorazione offerti dalla struttura stessa, purché non avessero accesso anche clienti non alloggiati.

La certificazione verde, inoltre, è ora NECESSARIA per:

- l’accesso agli spogliatoi e docce di qualsiasi attività sportiva, anche all’aperto, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- trasporto ferroviario regionale e interregionale;
- trasporto pubblico locale.
Quanto sopra vale laddove ci si trovi in zona bianca.

A partire dal 29 novembre 2021, se ci si trova in zona gialla o arancione, sarà obbligatorio disporre di “super Green pass”, ovvero del Green pass rilasciato esclusivamente a seguito di avvenuta vaccinazione o guarigione (non a seguito di tampone), salvo che per l’accesso ai servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, che rimarrà consentito con Green pass semplice.

Per quanto riguarda il Green pass rilasciato a seguito di tampone, vale la pena evidenziare che resta invariata la validità dello stesso: 48 ore se trattasi di tampone rapido, 72 ore se molecolare.

Super Green pass per tutti dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022
A partire dal 6 dicembre 2021, e fino al 15 gennaio 2022, anche in area bianca, sarà necessario disporre di “super green pass”, ovvero di certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione, esclusivamente per l’accesso a:

- bar e ristoranti al chiuso
- palestre e impianti sportivi
- cinema, teatri e discoteche
- spettacoli
- feste e cerimonie.
Di fatto, vengono ripristinate le limitazioni della zona gialla, ma solo a carico dei soggetti non vaccinati.

Dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, per quanto riguarda il settore alberghiero e ricettivo, sarà comunque consentito l’accesso ai clienti dotati di Green pass semplice (ovvero, anche a seguito di tampone), e tali clienti potranno anche accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura ricettiva, purché la stessa sia rivolta ai soli clienti alloggiati.

Nel periodo nel quale è richiesto il super Green pass, ovvero dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, per usufruire del servizio pubblico o per accedere ai luoghi di lavoro (salvo ovviamente quelli sottoposti ad obbligo di vaccinazione) sarà sufficiente il Green pass ordinario (ovvero quello ottenibile anche con il solo tampone).

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