Mercoledì 25/02/2026
a cura di Dott. Bartolomeo Russo
Il settore della musica lirica e sinfonica italiana si trova a un bivio. Se da un lato si punta a una gestione manageriale tramite partnership pubblico-private , dall'altro emerge con forza la necessità di tutelare il capitale umano: i lavoratori. Non più meri "strumenti" legati alle esigenze di una singola stagione, ma professionisti meritevoli di stabilità contrattuale.
Il Caso: una ballerina contro la Scala
La questione nasce dal ricorso di una ballerina del Teatro alla Scala di Milano, impiegata tra il 2014 e il 2019 attraverso una successione di contratti prima subordinati e poi (fittiziamente) autonomi. La lavoratrice chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la conversione in contratto a tempo indeterminato a causa dell'abuso nella reiterazione dei termini.
Tuttavia, la giurisprudenza italiana (recentemente orientata dalle Sezioni Unite della Cassazione) esclude la conversione automatica per le fondazioni liriche, offrendo come unico rimedio il risarcimento del danno. Da qui, il rinvio alla Corte di Giustizia Europea (causa C-668/24) per verificarne la compatibilità con il diritto UE.
La decisione della Corte: niente conversione automatica, ma sanzioni "vere"
Con la sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte ha stabilito che l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) non impone agli Stati membri la trasformazione d’ufficio del rapporto in tempo indeterminato, a patto che esistano altre misure "effettive, proporzionate e dissuasive".
Nello specifico, la normativa italiana prevede: