Giovedì 28/05/2026
a cura di FiscoOggi
Affinché i costi siano individuabili, i documenti contabili devono riportare natura, qualità e quantità dei beni e/o dei servizi oggetto di scambio, non importa la natura del contratto.
Sono indeducibili i costi relativi a fatture con descrizione generica, per esempio “ultimazione lavori come da contratto di appalto”, anche qualora il contratto a cui si fa riferimento nella descrizione sia a corpo e non a misura: una cosa, infatti, è la forma del contratto e un’altra cosa è, invece, la descrizione riportata nelle fatture. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11911/2026.
L’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 dispone che la fattura deve recare l’indicazione, tra l’altro, della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto di scambio; analogamente, l’articolo 226 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto stabilisce, tra l’altro, che nelle fatture emesse sono obbligatorie ai fini dell’Iva l’indicazione della quantità e della natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi, nonché la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l’acconto, sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura.
Come si può ben comprendere, quindi, tanto per la normativa interna quanto per quella comunitaria, le fatture devono recare una descrizione dettagliata dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione rappresentata.