Giovedì 01/09/2022
a cura di Rag. Paola Chistoni
Articolo 1, comma 253, legge 30 dicembre 2021, n. 234.
La legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 253, per promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità delle attività imprenditoriali delle cooperative, ha previsto che, per tale tipologia di società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un importo massimo di 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile.
A chi è rivolto l'esonero
Le piccole imprese, costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse in cessione o in affitto, possono usufruire dell'esonero previsto dalla Legge 234/2021.
L'esonero deve essere autorizzato dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che ha ritenuto compatibile la misura con il mercato interno, subordinandola altresì al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. La menzionata decisione europea ha previsto che la concessione dell'esonero avvenisse entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Quadro Temporaneo.
Possono beneficiare dell'esonero spettante le società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende, i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (workers buyout), che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione (ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) entro il 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il Temporary Framework.
Temporary Framework - covid 19.
Si tratta di un quadro eccezionale e temporaneo, entrato in vigore dal 18 novembre 2021, volto a consentire agli Stati membri dell'Unione Europea di adottare misure di intervento nell'economia, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. La Temporary Framework ha consentito di arrivare all'uscita dalle misure emergenziali in maniera progressiva e coordinata, senza creare effetti che potessero riflettersi negativamente sulla ripresa dell'economia europea nel suo complesso.
Workers Buyout
È una modalità con la quale i lavoratori di un' impresa in crisi o destinata alla chiusura si impegnano nel salvataggio della loro azienda associandosi in una cooperativa di lavoro e diventando, pertanto, imprenditori di se stessi.
Contribuzioni non soggette ad esonero
Non sono oggetto di esonero: