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Mercoledì 10/12/2025
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Esenzione Irpef per tutti i trattamenti pensionistici alle 'vittime del dovere'



L’agevolazione non si applica solo alle pensioni connesse al fatto che le ha determinate.

Con Risoluzione n. 68 del 4 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di esenzione IRPEF applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, ai sensi dell’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed ha chiarito che, tale esenzione, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.
Nella Risoluzione viene inoltre precisato, in linea con l’orientamento costante della Corte di Cassazione, che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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