Mercoledì 29/07/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il provvedimento dell'Agenzia Entrate Prot. n. 208057/2026 el 14 luglio 2026 definisce le modalità di comunicazione delle anomalie riscontrate nei dati ISA per il periodo d'imposta 2024. L'obiettivo è favorire l'adempimento spontaneo e l'emersione delle basi imponibili preventivamente rispetto alle scadenze fiscali.
Le comunicazioni saranno disponibili nel Cassetto Fiscale del contribuente, all'interno della sezione "Consultazioni - ISA/studi di settore". Gli intermediari possono accedervi unicamente se in possesso della "delega unica" o della delega al Cassetto Fiscale delegato.
L'Agenzia avvisa i contribuenti tramite messaggi nell'area riservata o via PEC (es. da complianceISA1@pec.agenziaentrate.it).
Professionisti e contribuenti devono trasmettere eventuali giustificazioni o precisazioni utilizzando esclusivamente il "Software Comunicazioni anomalie ISA 2026", messo a disposizione gratuitamente sul sito istituzionale.
Nel caso in cui venga confermata la presenza di omissioni o errori dichiarativi, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso.
L’Allegato 1 al provvedimento indica le anomalie che possono interessare:
- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2025 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2022-2023-2024 (fatta eccezione per i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende);
- soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione per inizio e cessazione dell’attività;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro anche se i righi di riferimento del modello REDDITI 2025 non superano tale soglia;
- enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore, ancorché queste non fossero ancora operative per il periodo d’imposta 2024;
- soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
- professionisti che, per il periodo 2024, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2025;
- professionisti che, per il 2024, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2025;
- imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2024, hanno dichiarato nel campo “F05 - Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2024;
- soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale;
- professionisti che hanno indicato un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalle fatture elettroniche.