Lunedì 24/08/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Controllo automatizzato, la mancata comunicazione di irregolarità non annulla la cartella
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna chiarisce quando l’Agenzia delle Entrate deve inviare la comunicazione di irregolarità e quali conseguenze produce la sua eventuale omissione prima dell’iscrizione a ruolo.
La comunicazione di irregolarità nell’ambito del controllo automatizzato della dichiarazione è dovuta quando il recupero deriva da errori commessi dal contribuente nella dichiarazione, ma la sua mancata trasmissione non determina automaticamente la nullità degli atti successivi.
È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con la Sentenza dell’8 aprile 2026, n. 262/1, che ha respinto l’appello proposto dalla contribuente.
Comunicazione di irregolarità e contraddittorio: due istituti distinti
La controversia riguardava un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con conseguente iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.
La contribuente aveva contestato, tra l’altro, l’assenza sia della comunicazione di irregolarità sia dell’avviso necessario per instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, previsto dall’articolo 6 della legge n. 212/2000.
La Corte ha però distinto i due adempimenti, richiamando anche l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18078 del 1° luglio 2024.
Secondo i giudici sardi, nel caso di controllo automatizzato il contraddittorio endoprocedimentale non era dovuto. Diversamente, la comunicazione di irregolarità avrebbe dovuto essere trasmessa, poiché il recupero contestato derivava da un errore contenuto nella dichiarazione.
L’omissione non comporta la nullità della cartella
Pur rilevando che in giudizio non era stata prodotta la prova dell’avvenuto invio della comunicazione da parte dell’Ufficio, la Corte ha
escluso che tale omissione potesse compromettere la validità dell’iscrizione a ruolo e della successiva cartella di pagamento.
La mancata comunicazione di irregolarità, infatti, è stata qualificata come una mera irregolarità, non essendo prevista dalla legge un’espressa sanzione di nullità per la sua omissione.
La sentenza ribadisce quindi una distinzione rilevante sul piano procedurale: nell’ambito del controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità può essere obbligatoria in presenza di errori dichiarativi, ma la sua omissione non determina, di per sé, l’invalidità degli atti della riscossione.
Fonte:
https://www.dgt.mef.gov.it