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Martedì 03/02/2026
a cura di Ufficio di Cassano delle Murge

CONTANTI, PRELIEVI E VERSAMENTI SUI CONTI: limiti dal 2026

Con l’art. 1, comma 384, della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, il legislatore ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: “1.000 euro” con le parole: “5.000 euro”.

Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, è stata elevata a 4.999,99 euro la soglia entro la quale è ammesso il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.

Tale soglia rimane operativa anche per l’anno 2026 pertanto si puo pagare in contanti fino a 5.000,00 euro.


In Italia, non esiste un limite legale massimo per il versamento di contanti sul proprio conto corrente, ma superare i 3.000€-5.000€ mensili può innescare controlli fiscali.
Le banche segnalano operazioni sospette o >10.000€ alla UIF. È cruciale saper giustificare la provenienza dei fondi per evitare sanzioni.

Punti Chiave sul Versamento Contanti:

1) Limiti di legge: Non c'è un tetto massimo, si può versare qualsiasi importo, anche se elevato.
2) Controlli Fiscali: Versamenti frequenti o di importo superiore a €3.000-5.000 possono destare sospetti e l'Agenzia delle Entrate può chiedere chiarimenti.
3) Segnalazione Antiriciclaggio: Le banche monitorano e segnalano operazioni sopra i 10.000€ mensili all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
4) Giustificazione: In caso di accertamenti, è necessario dimostrare la provenienza del denaro. In assenza di giustificazioni, i versamenti possono essere considerati ricavi in nero, soggetti a tassazione e sanzioni.
5) Modalità: Si possono usare gli sportelli ATM evoluti (bancomat abilitati) o la cassa in filiale.

Consigli utili:

1) Conservare le ricevute di prelievo o documentazione che attesti la lecita provenienza del contante.
2) Evitare di frazionare versamenti ingenti in più operazioni, poiché il monitoraggio bancario rileva il totale mensile.
3) Utilizzare la causale se il versamento è effettuato allo sportello.


Sui prelievi, secondo alcune notizie circolate a fine 2025, il legislatore starebbe pensando ad un nuovo sistema di controllo automatico: con registrazione e comunicazione in tempo reale a un database accessibile dall’Amministrazione finanziaria e successivo incrocio con i dati delle dichiarazioni fiscali.

A oggi non ci sono conferme in tal senso sul nuovo sistema di controllo, tuttavia in sostanza ciò già avviene seppur con tempistiche differenti sulla base delle comunicazioni che le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti ad effettuare all’Anagrafe Tributaria.

A ogni modo, bisogna tenere bene a mente le presunzioni TASSAZIONE e imponibilità sulla base delle soglie di prelievo e versamento fissate dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, che opera appieno per gli imprenditori sia per i prelievi che per i versamenti.

Per i professionisti, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente: questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai soli prelevamenti sui conti correnti (Cass., 26 settembre 2018, n. 22931).

Nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti (Cass. n. 25663/2022; Cass. n. 32974/2018; Cass. n. 5849/2012; Cass. n. 374/2009).

In tal senso anche l’ordinanza n. 5527 del 2 marzo 2025.

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