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Venerdì 10/04/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Accertamento fiscale: niente nullità senza norma violata se la motivazione è chiara



L'indicazione della norma violata diviene irrilevante se la motivazione dell'accertamento individua in modo analitico e chiaro le ragioni di fatto poste a fondamento della ripresa a tassazione.

Con la Sentenza n. 5753 del 13 marzo 2026 la Corte di Cassazione, sezione V Civile, si è espressa in tema di imposte sui redditi, chiarendo che la mancata indicazione, nell’avviso di accertamento, della norma asseritamente violata non è, di per sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione, ove lo stesso indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo, e parimenti l'erronea indicazione, nell'avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it

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