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Martedì 21/01/2025
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Accertamenti fiscali: la mancata risposta all'invito del Fisco preclude l'utilizzabilitĂ  dei documenti non prodotti



In tema di accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, assolve alla funzione di assicurare – in ossequio ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresì ad evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell’allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale.

Tale inutilizzabilità, che consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio: essa non opera soltanto quando il contribuente, beneficiando della deroga prevista dal quinto comma del citato art. 32, depositi unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, nella  Sentenza n. 29434 del 14 novembre 2024.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it

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