Martedì 12/05/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con l’Ordinanza n. 7389 del 27 marzo 2026 la Corte di Cassazione ribadisce i principi applicabili agli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie, distinguendo tra versamenti e prelevamenti.
La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha confermato che la presunzione di maggior reddito derivante dalle risultanze dei conti correnti, prevista dall’art. 32 del DPR n. 600/1973, non riguarda soltanto imprenditori e lavoratori autonomi, ma si estende alla generalità dei contribuenti.
I giudici ricordano tuttavia che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti bancari assumono valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti possono rilevare per tutti i contribuenti, salvo prova contraria circa la loro irrilevanza fiscale o già avvenuta tassazione.
Nel caso esaminato, la contribuente era stata ritenuta operare per conto di una società di fatto: circostanza che ha portato la Cassazione a qualificare il reddito come reddito d’impresa, attribuendo quindi rilevanza anche ai prelevamenti effettuati dai conti correnti sui quali aveva piena operatività.
L’ordinanza conferma quindi l’orientamento consolidato della giurisprudenza: nei controlli fiscali i versamenti bancari possono fondare presunzioni nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti assumono rilievo presuntivo soltanto in presenza di redditi d’impresa.